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Agevolazioni fiscali

Il Superbonus 110% e il miglioramento delle facciate sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista energetico.

Negli organismi edilizi le facciate ricoprono un ruolo fondamentale in quanto influenzano l’architettura del contesto paesaggistico nel quale vanno a inserirsi, delimitano l’ambiente interno da quello esterno e determinano il comfort termo-acustico degli ambienti interni.

In particolare, la facciata ventilata è un sistema di rivestimento delle facciate dell’edificio che lascia una camera ventilata tra il rivestimento e l’isolante e può definirsi un sistema di rivestimento dell’edificio che, sfruttando ancoraggi di tipo meccanico in acciaio inox, riveste tutto l’involucro esterno con una nuova pelle. Si tratta di un sistema protettivo dell’involucro edilizio che non richiede manutenzione nel tempo e che risponde alla crescente necessità di uno sviluppo sostenibile per il benessere e il comfort abitativo a impatto ambientale minimo.

Il cosiddetto Decreto Rilancio – ossia il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha introdotto la possibilità di intervenire sulle facciate non solo da un punto di vista estetico, ma anche e soprattutto da un punto di vista energetico, permettendo di conseguire due obiettivi con un investimento che consente di usufruire delle detrazioni fiscali del 110% sulla spesa sostenuta e permette di ridurre notevolmente i consumi energetici dell’edificio nel suo complesso.

Ridurre i consumi di gestione dell’intero edificio non solamente ha benefici economici in bolletta ma, altresì, aumenta il valore dell’immobile sul mercato.

I requisiti minimi da dover rispettare per poter beneficiare delle detrazioni, della cessione del credito o dello sconto in fattura sulle facciate ventilate in gres porcellanato.

Il D.L. n.34/2020 art.119, comma 1, lettera a) prevede come intervento trainante – ovvero necessario per accedere alla detrazione del 110% – l’isolamento termico dell’involucro edilizio, consentendo di fruire di una detrazione fiscale pari al 110% della spesa massima sostenuta, nel rispetto dei massimali consentiti.
I requisiti minimi che devono essere rispettati per poter beneficiare delle detrazioni, della cessione del credito o dello sconto in fattura su questi lavori sono i seguenti:

  • L’intervento deve interessare le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • L’intervento, congiuntamente agli altri interventi definiti trainati – ovvero quelli che accedono alla detrazione fiscale maggiorata solo se effettuati contestualmente a quelli trainanti, come gli interventi di efficientamento energetico, oppure di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo – deve garantire il salto di due classi energetiche;
  • I materiali utilizzati devono essere conformi ai criteri ambientali minimi – CAM – di cui al D.M. 11 ottobre 2017;
  • L’intervento deve comportare una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi interessati, nel rispetto dei requisiti previsti dal DM 06/08/2020;
  • È necessario asseverare la congruità delle spese sostenute nel rispetto dei massimali di costo specificati per ogni singola tipologia di intervento.

I beneficiari, la durata e il tetto di spesa delle detrazioni fiscali al 110% previste dal Decreto Rilancio.

Per quanto riguarda i beneficiari del Superbonus 110%, essi sono:

  • Condomini (prima e seconda casa);
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni o società sportive dilettantistiche.

Per quanto riguarda la durata, la detrazione fiscale si applica per le spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 – fino al 30/06/2022 per l’edilizia sociale – in cinque quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda il tetto di spesa, la detrazione è calcolata su un tetto di spesa di:

  • 50.000 € per singola unità abitativa di edifici unifamiliari o villette a schiera;
  • 40.000 € per singola unità abitativa di edifici composti da 2 a 8 unità;
  • 30.000 € per singola unità abitativa di edifici composti da più di 8 unità.

Sottolineiamo, infine, che il contribuente può scegliere se usufruire direttamente della detrazione oppure di convertirla in credito d’imposta da utilizzare in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti finanziari intermedi (il credito può essere ceduto senza limite).
Invece di beneficiare direttamente della detrazione fiscale o del credito d’imposta, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Il contributo viene anticipato dal soggetto fornitore degli interventi, che lo recupera sotto forma di credito d’imposta del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Restano inoltre ancora in vigore una serie di “vecchi” bonus per il rivestimento con facciate ventilate. Si tratta di bonus che danno diritto a volte a detrazioni fiscali associate ad aliquote inferiori (dal 50 al 90%) e che, grazie alla novità introdotta con il decreto Rilancio, possono comunque contare comunque sul meccanismo della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura. Significa che si può decidere di ottenere uno sconto diretto in fattura nella percentuale prevista dal bonus, oppure, di cedere il credito d’imposta all’impresa che effettua i lavori o ad altri soggetti, come artigiani, banche, società. Qualsiasi sia l’aliquota applicata, comunque, si potrà decidere di tenere per sé il diritto alla detrazione e andare in compensazione ogni anno, cioè godere di uno “sconto” sulle tasse da pagare un po’ per volta.

Fra i vari bonus ricordiamo quindi:

  • Il vecchio ecobonus nel settore dell’edilizia: per coloro che realizzano interventi di riqualificazione energetica ma non hanno i requisiti per accedere all’aliquota rafforzata del Superbonus 110%, c’è comunque la possibilità di accedere all’ecobonus con le “vecchie” aliquote di detrazione fiscale che vanno dal 50 all’85% a seconda degli interventi effettuati. Nell’ecobonus rientra ad esempio la sostituzione degli infissi.
  • Il bonus ristrutturazione edilizia che prevede una detrazione del 50% per un limite massimo di spesa di 96mila euro. Si possono fare interventi di manutenzione straordinaria come l’installazione di ascensori o scale di sicurezza, la sistemazione delle recinzioni e altri interventi per il risparmio energetico o per eliminare le barriere architettoniche.