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Agevolazioni fiscali

Detrazioni fiscali 2020 previste per le facciate degli edifici: facciamo un po’ di chiarezza.

La legge di Bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n.160, pubblicata sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta ufficiale n. 304 – ha introdotto il cosiddetto Bonus Facciate, una detrazione IRPEF e IRES, di cui possono cioè usufruire i privati – per gli interventi su singole abitazioni e condomini -, i professionisti – tranne i forfettari – e le imprese per i lavori sui beni strumental all’esercizio delle loro attività.

Più nel dettaglio si tratta di una detrazione del 90% – ripartita in 10 rate annuali di pari importo riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi – incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna – di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444, limitatamente alle superfici opache degli edifici stessi, compresi balconi, fregi e ornamenti.

Nel caso in cui l’intervento interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010.

Con l’Ecobonus, invece, oltre che sulle superfici opache verticali, si può agire su quelle orizzontali – come ad esempio il tetto – e sulle superfici trasparenti, con la sostituzione delle finestre. Si possono inoltre realizzare interventi di riqualificazione globale dell’edificio.

I tetti massimi della detrazione e le percentuali – che vanno dal 50% al 65% – variano a seconda degli interventi. Sono inoltre previsti bonus maggiori se all’intervento di efficientamento energetico si abbinano i lavori di miglioramento antisismico.

L’Ecobonus, infine, non prevede limiti territoriali: ciò significa che può essere richiesto a prescindere dalla classificazione urbanistica della zona in cui sorge l’edificio su cui si vuole eseguire l’intervento.

Facciate ventilate con cappotto termico: in definitiva, Bonus Facciate o Ecobonus?

Se, come poc’anzi detto, l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento – trasmittanza termica – di cui al Dm 26 gennaio 2010 e riguarda edifici situati in zona A e B, la scelta potrebbe ricadere sulla detrazione del 90% prevista dal Bonus Facciate. Usiamo il condizionale perché vi è un altro punto da considerare: è vero che il Bonus Facciate offre una detrazione più alta; tuttavia non consente né la cessione né lo sconto immediato in fattura (nel caso in cui l’importo dei lavori sia maggiore o uguale a 200.000 euro). Per ottenere il Bonus Facciate, inoltre, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020.

Viceversa, nel caso di edifici situati in zone diverse dalla A e dalle B, la scelta ricadrà sull’Ecobonus al 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

E nel caso in cui l’intervento non raggiungesse i requisiti di isolamento? Resta sempre possibile la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.

Per quanto riguarda la possibilità di cessione del credito, con l’Ecobonus chi effettua un intervento di efficientamento energetico – sia in condominio, sia sulla singola unità immobiliare – può cedere il credito corrispondente alla detrazione a soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, come ad esempio i fornitori, alle Energy Service Companies (ESCO). La scadenza dell’ecobonus in condominio è, inoltre, fissata al 31 dicembre 2021 e quindi gli interessati hanno più tempo per deliberare gli interventi ed effettuare i bonifici.