Il 14 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 2 inerente il bonus facciate 2020, ossia una una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Con la legge di bilancio 2020 è stata infatti introdotta la disciplina che consente una detrazione dall’imposta lorda – la detrazione bonus facciate appunto – pari al 90 % delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. Più nel dettaglio:
- La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- La zona B include, invece, le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Sono ammessi al beneficio del bonus detrazione facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Il bonus detrazione facciate non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
Bonus facciate: a chi spetta? Chi sono nel dettaglio i soggetti che possono beneficiarne.
Il bonus rifacimento facciate riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Sono esclusi, ad esempio, dalla possibilità di fruire del bonus facciate i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario, poiché il loro reddito è assoggettato a imposta sostitutiva. Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il bonus rifacimento facciate in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
Altro aspetto importante del bonus facciate 2020: chi ne ha diritto deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Sono ammessi a fruire della detrazione bonus facciate anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, sempre che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
Per fruire del bonus ristrutturazione facciate non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Bonus facciate: proroga 2021. Le novità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Il cosiddetto bonus facciate 2021 altro non è che la proroga bonus facciate 2020: pertanto chi realizza interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ha diritto alla detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute non solo nel 2020, ma anche nel 2021.
Se i lavori di rifacimento della facciata influiscono sulla tenuta termica – o, nel caso coprano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio – per ottenere il bonus facciate 2021 si devono rispettare i requisiti minimi previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015, nonché i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010).
Rispetto al bonus facciate 2020, per la proroga bonus facciate 2021 sono stati introdotti alcune regole e paletti. In particolare, il vademecum dell’Enea sul bonus facciate e sull’ecobonus, aggiornato al 25 gennaio 2021, spiega che il contribuente che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus» (circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E). Questo significa che le verifiche e i controlli sul rispetto dei requisiti devono essere fatti applicando le stesse procedure e adempimenti previsti per l’ecobonus. Nel dettaglio, si deve acquisire e conservare:
- L’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (in sostituzione, vale anche quella del direttore dei lavori sulla conformità al progetto). Per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
- l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione bonus facciate;
- La copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
- Le schede tecniche dei materiali impiegati;
- Per i lavori «influenti dal punto di vista termico» o eseguiti su più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio», l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati», che non deve essere inviata all’Enea.
All’Enea, invece, deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere la scheda degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale.